Con la Circolare n. 122 del 22 ottobre 2020 l’INPS ha illustrato le condizioni relative all’agevolazione
contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione
Sud) e ha fornito le indicazioni operative per la sua fruizione.
La misura è stata introdotta dall’art. 27 c. 1 del D.L. n.
104/20, al fine di “contenere gli effetti straordinari sull’occupazione
determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi
situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli
occupazionali”.
L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei
contributi, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai
datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi spettanti
all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto, per il periodo dal 1° ottobre 2020
al 31 dicembre 2020, “con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la
cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto
interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque
compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore
alla media nazionale”.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro
privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e
del lavoro domestico.
Per quanto riguarda l’ambito territoriale di applicazione,
l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in
una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa
presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
Per quanto le condizioni generali per la fruizione delle agevolazioni,
l’impresa deve essere in possesso del DURC e rispettare le norme vigenti in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per scaricare la Circolare ufficiale con le indicazioni operative clicca qui
Fonte: INPS