Domande Generali
I crediti erogati da ENBITAL sono validi in tutta Italia?
Sì, i crediti ECM erogati dai corsi residenziali e FAD di ENBITAL sono validi su tutto il territorio Nazionale.
I corsi erogati da ENBITAL prevedono tutoraggio (assistenza entro 48 ore)?
Attualmente tutti i corsi in calendario prevedono il tutoraggio. Ciascuna attività formativa è supportata da un tutor che risponderà alle domande degli utenti. Come indicato nella home page del corso, il tutor può essere contattato direttamente dalla piattaforma. Il tutor risponderà nelle 48 ore successive alla richiesta. Allo stesso indirizzo ci si può rivolgere in caso di problemi tecnico-informatici.
Cosa vuol dire che un corso FAD ha una durata indicativa di X ore?
La durata indicativa è il tempo medio stimato per acquisire le conoscenze/competenze/ comportamenti da parte dell’utente medio.
Posso sospendere il corso e riprenderlo in qualsiasi momento?
E’ possibile sospendere la lettura di ogni lezione anche senza averla conclusa e riprenderla dal punto esatto in cui si era lasciata in un secondo momento. Le lezioni già lette infatti sono contraddistinte da un segno di spunta.
Cosa fare in caso di problemi?
In ogni momento è possibile chiedere un’assistenza personalizzata direttamente dalla piattaforma. E’ garantita una risposta personalizzata entro le 48 ore lavorative successive al giorno della richiesta.
Quando è possibile affrontare l’esame finale?
E’ possibile accedere al test finale del corso solamente se sono state visitate e quindi lette tutte le pagine del corso FAD.
A cosa serve la scheda di valutazione dell’evento?
La scheda di valutazione dell’evento, da compilare prima di poter accedere all’esame finale, è un adempimento obbligatorio per legge. L’utente può inoltre rispondere ad alcune domande relative al proprio fabbisogno formativo.
Come è strutturato l’esame finale?
L’esame finale é un test composto da circa 30 domande. L’ordine di presentazione delle domande e delle risposte è randomizzato sistematicamente.
Ogni domanda ha una sola risposta corretta. Tutte le domande hanno lo stesso peso. E’ possibile abbandonare l’esame anche non completando le domande
senza incorrere in penalità. Al tentativo successivo il discente dovrà rispondere nuovamente a tutte le domande che gli vengono presentate.
L’esame è superato solo se si é risposto correttamente almeno al 80% delle domande.
Come si svolge l’esame finale?
L’utente accede a una domanda alla volta, e deve obbligatoriamente fornire una risposta per passare a quella seguente. Per conoscere l’esito del test, è necessario rispondere a tutte le domande.
Che cosa si deve fare se non si supera l’esame finale?
In caso di esito negativo, il test può essere ripetuto per un numero illimitato di volte (24 ore di distanza l'uno dall'altro), finché non si raggiunge il risultato desiderato.
Accesso a un corso con Codice
L’ iscrizione al corso FAD con codice identificativo è riservata a coloro che hanno ricevuto il relativo codice di accesso, ad esempio dalla propria associazione professionale o ente di appartenenza. Il codice ha validità solo per l’anno solare in cui viene emesso e per accedere al corso deve essere inserito nell’apposito box sempre dopo aver inserito il proprio login e password. Per usare il codice infatti occorre registrarsi gratuitamente al portale.
In quale percentuale devono essere acquisiti i crediti formativi?
“la Commissione Nazionale non ha stabilito limiti in percentuale per acquisire crediti formativi utilizzando le diverse tipologie formative: Residenziale, FAD (Formazione a distanza), FSC (Formazione sul campo).
Chi lavora part-time deve comunque acquisire il totale dei crediti?
Sì, la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito indispensabile per lo svolgimento della professione.
Chi è esonerato dall'obbligo dell'ECM?
- Il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base, propri della categoria di appartenenza vale a dire:
- Corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica ai sensi del Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in Medicina Generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;
- Formazione complementare, per es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” (DPR 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale);
- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
- I soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
- I soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. Occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà di fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che:
nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2012 a gennaio 2013, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2012, ossia per l’anno 2012 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente.
Inoltre la Commissione Nazionale in data 4 dicembre 2012 ha adottato la seguente determinazione:
- Per i professionisti sanitari, vincolati all’iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio della professione, l’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale;
- Per i professionisti sanitari, non vincolati all’iscrizione all’Albo professionale, l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo al conseguimento dell’abilitazione professionale.
Che valore hanno i crediti conseguiti all’estero?
Gli eventi formativi che si svolgono all’estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione ECM a cura della corrispondente Società scientifica, Associazione professionale, Ordine o Collegio professionale italiani.