14 Marzo 2022


I trabattelli sono attrezzature provvisionali ampiamente utilizzate nei luoghi di lavoro in cui ci sia la necessità di lavorare in altezza, in genere per lavori di breve durata, soprattutto per la facilità di montaggio e di spostamento. Spesso queste caratteristiche inducono i datori di lavoro e i lavoratori a sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri di scelta di tali attrezzature in relazione alle caratteristiche delle attività da svolgere e all’ambiente lavorativo.

Generalmente vengono impiegati in interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sia all’interno che all’esterno degli edifici, di manutenzione di infrastrutture e impianti. Possono anche essere utilizzati per la installazione dei dispositivi di protezione collettiva contro la caduta dall’alto, come per esempio parapetti provvisori o reti di sicurezza.

 

I TRABATTELLI E IL D.LGS 81/2008

Il documento pubblicato dall’ Inail (clicca qui per scaricarlo) ricorda che In Italia i trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro devono essere conformi al D.Lgs 81/08.

 

In particolare l’art. 140 del D.lgs. 81/2008 “stabilisce i requisiti che un trabattello deve possedere e che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza”. E il fabbricante ed il datore di lavoro “devono dimostrare e garantire, per quanto di loro competenza, che il trabattello soddisfi tutti i requisiti” contenuti nell’articolo (ricordiamo che i trabattelli sono chiamati, in ambito normativo, anche ‘ ponti su ruote a torre’).

 

L’articolo “stabilisce che:

  1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
  2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
  3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
  4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII.
  5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
  6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi”.

 

Il comma 4 dell’articolo ammette poi la possibilità di “non ancorare il trabattello alla costruzione se risulti conforme all’Allegato XXIII e cioè che:

  1. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla UNI EN 1004;
  2. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale;
  3. l’altezza del ponte su ruote a torre non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento);
  4. per i ponte su ruote a torre utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;
  5. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote a torre siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004”.

 

Si ricorda poi che “vista la mancanza di una direttiva di prodotto specifica”, i trabattelli non possono essere marcati CE” e che, attualmente, sono in vigore tre norme che li riguardano:

  • UNI EN 1004-1:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali;
  • UNI EN 1004-2:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d'istruzioni;
  • UNI 11764:2019 - Attrezzature provvisionali - Piccoli trabattelli su due ruote – Requisiti e metodi di prova.

 

LE NORME TECNICHE

Benché non cogenti, queste norme “rappresentano i riferimenti tecnici nazionali e internazionali per la progettazione e la fabbricazione di trabattelli considerati sicuri (presunzione di sicurezza, d.lgs. n. 206/2005, codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)”. E in Italia, “la UNI EN 1004 è richiamata nel d.lgs. 81/08, divenendo di fatto cogente nei casi previsti all’articolo 140”.

 

Per dimostrare la conformità al d.lgs. 81/2008, il fabbricante ha alcune possibilità:

  • “riferirsi alla norma tecnica UNI EN 1004 e all’Allegato XXIII”: “il fabbricante dovrà dichiarare la conformità al D.lgs 81/08 con il riferimento sia alla UNI EN 1004-1:2021 che alla UNI EN 1004-2:2021, la norma sul manuale di istruzioni del trabattello. Infatti il comma e) dell’Allegato XXIII stabilisce che per il montaggio, uso e smontaggio siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004. Un trabattello che rispetta contemporaneamente i requisiti di cui all’art. 140 e all’Allegato XXIII non deve essere ancorato alla costruzione in quanto la conformità alla UNI EN 1004-1 assicura che esso sia provvisto di stabilità propria”;
  • “riferirsi alla norma tecnica UNI 11764:2019”: “i piccoli trabattelli di cui alla UNI 11764:2019 sono conformi all’art. 140 del D.lgs 81/08 in quanto rispettano tutti i requisiti ivi imposti e in particolare il comma 4. La norma infatti dispone che il piccolo trabattello abbia stabilità propria e non ne prevede l’ancoraggio alla struttura di servizio”;
  • “redigere una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, con l’esecuzione di calcoli e/o prove”: il documento indica che “è comunque opportuno che il fabbricante, nella redazione della specifica di prodotto, si ispiri ai principi delle norme tecniche”.

 

Fonte: INAIL