01 Febbraio 2021


Con la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 24 dicembre 2020 (clicca qui per il testo ufficiale) si chiariscono gli ulteriori aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Ai fini di quanto sopra, i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati accedono alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it) e provvedono, per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati, secondo quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020.

Ai fini della concreta attuazione di quanto disposto dal citato articolo 103, commi 2 e 2-sexies, tutti i certificati in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità sino al 3 maggio 2020. In ogni caso, tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza.
Considerato che ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione del Regolamento europeo n. 765/2008, è designato ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla data della presente circolare, si adopera per monitorare l’attività degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 e per prorogare sino a 90 giorni dopo la data di cessazione dello stato d’emergenza, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi).

FONTE: Ministero dell'Ambiente