13 Gennaio 2021


Il Corpo Nazionale VV.F ha fornito alcune indicazioni sulle metodologie di "formazione a distanza" per i corsi base e di aggiornamento illustrando alcune specifiche direttive finalizzate all'uniformità di azione su tutto il territorio nazionale ed al raggiungimento di una concreta e verificabile partecipazione ed apprendimento da parte dei discenti.


Con precedenti disposizioni questa Amministrazione ha definito le modalità di erogazione degli eventi formativi previsti dal decreto ministeriale 5 agosto 2011, condivise con i Consigli e Federazioni nazionali delle professioni elencate nell’art. 3 dello stesso decreto.
In particolare, con le note D.C.PREV. prot. 4872 del 30 marzo 2020 e prot. 5322 del 16 aprile 2020, relative alla possibilità di erogazione dei corsi base e corsi/seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono, è stato possibile il prosieguo dell’attività di formazione e di aggiornamento per i professionisti antincendio, nonostante il particolare momento storico contraddistinto dalle misure sanitarie finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sulla base delle positive esperienze maturate in tale contesto emergenziale ma anche di alcune segnalazioni pervenute sia dalle strutture del C.N.VV.F. che dagli Ordini/Collegi professionali, si è avviata una fase di attenta valutazione sia delle problematiche che delle nuove esigenze manifestatesi nonché di rivisitazione di alcuni aspetti di carattere organizzativo gestionale che hanno caratterizzato la tradizionale formazione rivolta ai professionisti antincendio.
Nella consapevolezza che una formazione erogata secondo sistemi "alternativi” rispetto alla più tradizionale modalità in presenza rappresenta un tema di particolare rilevanza e delicatezza, attesa anche la necessità di garantire una corretta interazione tra docente e discente alla luce della complessità interdisciplinare insita nella materia della prevenzione incendi, si forniscono, di seguito, specifiche direttive, elaborate di concerto con i Consigli e Federazioni nazionali delle professioni interessate, finalizzate all’uniformità di azione su tutto il territorio nazionale ed al raggiungimento di una concreta e verificabile partecipazione ed apprendimento da parte dei discenti.

Sono fatte salve, comunque, le indicazioni relative ai contenuti degli eventi formativi previsti dalle precedenti disposizioni emanate in materia ed i corsi/seminari già precedentemente autorizzati.

Allegato I: Direttive per l’erogazione dei corsi base e dei corsi/seminari di aggiornamento di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i in modalità streaming diretto (videoconferenza)
 

1) CARATTERISRTICHE DELLE PIATTAFORME TELEMATICHE DI EROGAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI
Per l’erogazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi, il soggetto organizzatore (ai sensi del D.M. 5 Agosto 2011 e s.m.i. sono identificati in Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie), potrà ricorre al supporto di strumenti informatici che consentano:

• la trasmissione ai discenti dei contenuti didattici (audio e video del docente, presentazioni, filmati, ecc.);
• l'interattività reciproca tra docente, discente e tutor (sia in vocale che tramite chat scritta);
• le operazioni di registrazione;
• il riconoscimento di identità dei partecipanti, la verifica della frequenza, l’erogazione e compilazione dei test di apprendimento, come dettagliato nel presente documento.
E fatto salvo il rispetto dei Regolamenti per la formazione continua di ciascun Consiglio o Federazione nazionale di categoria.
Il soggetto organizzatore dell’evento formativo è l’unico responsabile del regolare svolgimento del corso/seminario, nonché del rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 5 Agosto 2011 e relative circolari di indirizzo emanate dal C.N.VV.F.

L’eventuale ricorso alla collaborazione con soggetti terzi o Autorità scolastiche o universitarie non esime il soggetto organizzatore dal vigilare sul regolare svolgimento dell’evento formativo.
Interattività tra docente e discenti: la facoltà di interazione, verbale e scritta, tra docente e discenti è un requisito imprescindibile per tutti i corsi (base e di aggiornamento); allo scopo di rendere gestibile la proposizione delle domande dei partecipanti al corso e la relativa risposta del docente, è indispensabile la presenza di un tutor esperto in materia, appartenente all’Ordine/Collegio organizzatore, che affianchi il docente per tutta la durata della lezione.
Il tutor eseguirà una prima valutazione e selezione delle domande scritte pervenute, provvedendo ad interrompere il docente al momento opportuno per la fornitura delle risposte verbali, oppure rispondendo direttamente per iscritto (senza interrompere la lezione) alle domande.
Il tutor offrirà il proprio supporto anche in occasione dell’erogazione del test finale, vigilando sulla regolare distribuzione e ricevimento dei quesiti proposti, verificando il tempo a disposizione e la restituzione del test compilato.
 

2) ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE IN TERMINI DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI CORRELATI AL CORSO, ATTESTAZIONE PRESENZA DEI DISCENTI, ESAMI FINALI, ECC.
Riconoscimento dell’identità del discente: il soggetto organizzatore dovrà garantire il riconoscimento dell’identità del partecipante al corso/seminario, con il supporto degli strumenti informatici a disposizione, mediante un metodo affidabile e ripetibile.
Si potrà ricorrere ad uno o più criteri di riconoscimento la cui attendibilità dovrà essere possibilmente equivalente al riconoscimento frontale (registrazione e profilazione in ingresso alla piattaforma, credenziali riservate, documenti di identità, firma digitale, codice SPID, Carta Nazionale dei Servizi, riconoscimento con telecamera, altro).

Verifica di frequenza continuativa alla lezione: il soggetto organizzatore dovrà verificare e attestare la frequenza completa e continuativa del partecipante all’evento formativo.
Tale verifica potrà basarsi su criteri di controllo continuo (nel caso di telecamera del discente costantemente attiva) o su controlli intermittenti, con cadenza regolare o a sorpresa (richiesta di accensione della telecamera, proposizione di semplici test a risposta multipla su argomenti in corso di esposizione, altro).
Test finale di apprendimento dei corsi di aggiornamento: per i test di apprendimento da somministrare alla fine dei corsi di aggiornamento, i soggetti organizzatori potranno ricorrere agli strumenti informatici per l’erogazione a distanza del test e per la raccolta ed archiviazione affidabile e certa degli esiti dei test stessi.
Il soggetto organizzatore dovrà assicurare, nei tempi e nei modi, Io svolgimento del test con criteri di affidabilità paragonabili allo svolgimento in presenza (sincronia di lancio del test a tutti i partecipanti, verifica di ricezione, riscontro in tempo reale ad eventuali richieste di chiarimento, restituzione degli esiti del test nei tempi stabiliti, correzione del test, abbinamento certo del test al partecipante, archiviazione informatica, ecc.).
Archiviazione della documentazione attestante lo svolgimento della formazione: il soggetto organizzatore dovrà predisporre e conservare in formato digitale tutta la documentazione necessaria ad attestare il regolare svolgimento dell’attività formativa, da esibire in occasione di eventuali controlli.
La documentazione minima si compone di: autorizzazione dell’evento formativo, elenco degli iscritti, registro dei partecipanti, modalità di verifica della frequenza obbligatoria, documentazione didattica, test di apprendimento, verbali d’esame, test di fine modulo ed ogni altro elemento comprovante il regolare svolgimento ed esito del corso/seminario.
Dovrà essere garantita, altresì, la documentazione certificata dei dati, in apposito registro, riportante il tracciamento delle attività di ciascun discente (tracciamento di log-in e log-out, risultati dei test di verifica, ecc...).
La documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal Presidente dell’Ordine/Collegio professionale organizzatore, conservata per almeno 5 anni ed esibita in occasione di eventuali controlli.


3) INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI NON DELEGABILI A SOCIETÀ ESTERNE
Nel rispetto dei Regolamenti per la formazione continua di ciascun Consiglio o Federazione nazionale di categoria, il soggetto organizzatore potrà avvalersi della collaborazione di un soggetto terzo per un supporto alle attività amministrative, logistiche o scientifiche connesse all’organizzazione ed allo svolgimento dell’evento formativo.

Si ribadisce che restano sempre in capo al soggetto organizzatore la titolarità del corso/seminario, la richiesta di autorizzazione alla Direzione regionale VVF, la responsabilità scientifica dei contenuti didattici erogati; tali requisiti devono essere ben evidenziati e percettibili da tutti i partecipanti al corso/seminario (pubblicità, locandina, sito web, modalità di iscrizione, loghi sulle presentazioni dei docenti, altro).
L’Ordine/Collegio od il soggetto terzo devono garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi sia dei partecipanti che degli invitati.
È richiesta la trasparenza dei rapporti con i predetti soggetti terzi mediante la formalizzazione per iscritto di convenzioni e contratti di partenariato che indichino in modo esplicito le obbligazioni di entrambi i contraenti.
In ogni caso devono essere sempre rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) rilascio dell’attestato di partecipazione a firma esclusiva dell’Ordine/Collegio;
b) divieto di rilasciare due o più attestati di partecipazione a firma di soggetti diversi, o un attestato con più firme e loghi diversi da quello dell’Ordine/Collegio.
c) il titolare del trattamento dei dati personali fomiti in fase di iscrizione a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 deve essere l’Ordine/Collegio;
d) la raccolta delle iscrizioni deve essere svolta dall’Ordine/Collegio. E fatto divieto di affidare tale attività a soggetti terzi. È tuttavia possibile affidare il servizio di raccolta delle iscrizioni a società/enti riconducibili all’Ordine/Collegio;
e) la titolarità delle quote di iscrizioni, il cui incasso può essere delegato anche a società/enti riconducibili all’Ordine/Collegio, o ad altre società, mediante la formalizzazione dell’affidamento con contratto scritto, è dell’Ordine/Collegio;
f) le locandine di pubblicizzazione degli eventi devono evidenziare, come unico logo, quello dell’Ordine/Collegio organizzatore. L’eventuale presenza di soggetto terzo di ausilio nell’organizzazione dell’evento potrà essere segnalata esclusivamente tramite la dicitura: “Evento realizzato in collaborazione con (NOME PARTNER)” con logo di dimensioni non prevalenti rispetto al logo dell’Ordine/Collegio, nella parte inferiore della locandina.

4) STANDARDIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DEI TEST FINALI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MODALITÀ STREAMING DIRETTO
In linea con quanto previsto dalla circolare D.C.PREV prot. n. 7213 del 25 maggio 2012 per i corsi di aggiornamento “in presenza”, anche quelli in modalità videoconferenza, possono affrontare più argomenti ed essere articolati in moduli di non più di 4 ore, con un minimo di 2 e un massimo di 4 moduli per corso e devono concludersi con il superamento, da parte del discente, di un test finale.

L’erogazione del test finale dovrà avvenire tramite piattaforma telematica di cui al punto 1), nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- il test dovrà essere somministrato a tutti i discenti contemporaneamente, in maniera analoga a quanto avviene nei corsi di aggiornamento di tipo frontale;
- il test dovrà essere costituito da almeno 4 domande per ciascun modulo, con un minimo di 8 domande che, a scelta del soggetto organizzatore, potranno essere del tipo a risposta singola (vero falso) o a scelta multipla (fra tre risposte possibili);
- il tempo disponibile per il test potrà variare tra 10 e 30 minuti, a discrezione del soggetto organizzatore; allo scadere del tempo a disposizione, il discente non potrà effettuare nessuna modifica sul test;
- per il riconoscimento dei crediti formativi al partecipante al corso sarà necessario attestare la frequenza minima (pari al 90% della durata della lezione) ed il superamento del test di apprendimento con numero minimo di risposte esatte (70% delle domande con risposta esatta).
 

5) NUMERO DEI PARTECIPANTI PER GLI EVENTI FORMATIVI IN MODALITA' STREAMING DIRETTO
Fermo restando la necessità di garantire un’efficace comunicazione ed interazione fra docente e discenti nonché le limitazioni più restrittive eventualmente previste dai singoli Regolamenti dei diversi Consigli o Federazioni nazionali delle professioni, come stabilito con Circolare D.C.PREV. n. 1284 del 02 febbraio 2016, per i corsi base, corsi di aggiornamento e seminari di aggiornamento non sussiste un vincolo sul numero massimo di discenti; tale condizione viene confermata anche per gli eventi erogati in modalità streaming diretto. Il tutto fermo restando la prerogativa del C.N.VV.F di valutare l'efficacia dei corsi erogati e di apportare eventuali correttivi alla presente, d'intesa con i Consigli o Federazioni nazionali delle professioni, attraverso un apposito Osservatorio paritetico da istituirsi presso il CNVVF-D.C.P.S.T.
Salvo eventuale diversa indicazione o regolamentazione specifica prevista dai singoli Regolamenti dei diversi Consigli o Federazioni nazionali delle professioni, rientra nell’ambito dell’autonomia e responsabilità decisionale del soggetto organizzatore la facoltà di ammettere ad un proprio evento formativo discenti appartenenti ad Ordini/Collegi professionali di altra provincia o categoria.
È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del soggetto organizzatore di prevedere un numero massimo di discenti.
 

6) INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CORSI BASE DI PREVENZIONE INCENDI
Nel confermare la possibilità di erogazione in modalità streaming diretto, introdotta con la circolare D.C.PREV. 5322 del 16 aprile 2020, per tutta la durata della fase emergenziale da COVID-19, si ritiene, comunque, che almeno le esercitazioni e le visite tecniche previste dal programma didattico debbano essere previste esclusivamente “in presenza”.
Eventuali forme di visita virtuale preregistrata o in diretta streaming potranno costituire una forma di didattica integrativa ma non sostitutiva della visita tecnica “in presenza”.
Parimenti, per l’esame di fine corso, è ammesso che la prova scritta possa essere effettuata tramite piattaforma telematica di cui al precedente punto 1), mentre per la prova orale è ammessa esclusivamente la modalità “in presenza”.
In analogia a quanto indicato per i test dei corsi di aggiornamento, la prova scritta dei corsi base dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere somministrata a tutti i discenti contemporaneamente;
- dovrà essere costituita da 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da completare in 60 minuti;
- allo scadere del tempo a disposizione, il discente non potrà effettuare nessuna ulteriore modifica.
 

7) INDICAZIONI FINALI PER I CORSI BASE ED I CORSI DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Tenuto conto del carattere innovativo e del tutto sperimentale della formazione a distanza, attesa la complessità interdisciplinare della prevenzione incendi e la necessità di raggiungere un concreto ed apprezzabile apprendimento, i soggetti organizzatori dovranno attuare verifiche ex post dell’andamento dell’evento formativo per i corsi base ed i corsi di aggiornamento.
A tal fine, dovranno essere somministrati ai discenti test di gradimento finale, specificatamente focalizzati sull’erogazione a distanza delle lezioni, dai quali il soggetto organizzatore potrà rilevare le segnalazioni, i suggerimenti e le eventuali criticità riscontrate dai diretti fruitori, relazionando al proprio Consiglio o Federazione nazionale di riferimento.

Tale azione di monitoraggio costituirà l’indispensabile supporto di sperimentazione per le future revisioni delle direttive in materia di formazione a distanza per i professionisti antincendio.

FONTE: Corpo Nazionale VV.F.