12 Novembre 2020


Con la Circolare n. 122 del 22 ottobre 2020 l’INPS ha illustrato le condizioni relative all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud) e ha fornito le indicazioni operative per la sua fruizione.

La misura è stata introdotta dall’art. 27 c. 1 del D.L. n. 104/20, al fine di “contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali”.

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi spettanti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è riconosciuto, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, “con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.

Per quanto riguarda l’ambito territoriale di applicazione, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
Per quanto le condizioni generali per la fruizione delle agevolazioni, l’impresa deve essere in possesso del DURC e rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per scaricare la Circolare ufficiale con le indicazioni operative clicca qui

Fonte: INPS