06 Aprile 2021


Come disposto dall’art. 4 del Decreto Legge 1 Aprile 2021, n.44 coloro che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2.

Il Decreto Legge specifica, infatti, che la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati", e che in caso di inosservanza il Datore di Lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione [...], non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Inoltre, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ciascun ordine professionale territoriale competente dovrà trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione (o provincia autonoma), in cui ha sede. Entro il medesimo termine dovranno fare altrettanto i Datori di Lavoro degli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

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