26 Marzo 2021


Il Comitato Nazionale Albo gestori ambientali, con Delibera n.1 del 10 marzo 2021, ha prorogato il termine di scadenza del regime transitorio per i Responsabili Tecnici dei rifiuti del 16 ottobre 2022 per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione delle verifiche di aggiornamento, dettate dall’emergenza sanitaria nazionale determinatasi dal diffondersi dell’epidemia da Covid-19.

Lo stesso Comitato Nazionale è giunto a tale decisione rifacendosi a quanto disposto dal DPCM dello scorso 3 novembre 2020, e tuttora vigente, che ha sospeso le attività di verifica di aggiornamento per i Responsabili Tecnici in regime transitorio (che in base alla delibera n.6 del 30 maggio 2017 dovevano cominciare dal 2 gennaio 2021).

In virtù di ciò, quindi, tutti i Responsabili Tecnici già operanti dalla data del 16 ottobre 2017 potranno continuare ad operare senza sottoporsi alla necessaria verifica di aggiornamento, oltre la data del 16 ottobre 2022 e sino al nuovo termine (comunque successivo al 1° gennaio 2023), che verrà reso noto con una prossima deliberazione.

Non solo, andando incontro all’esigenza delle imprese di continuare ad operare pur in questo quadro particolare di emergenza sanitaria ed economica, il Comitato ha inoltre disposto che possa essere consentito, in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo limitato, ai Responsabili Tecnici in regime transitorio la possibilità di assumere l’incarico per le classi superiori della loro stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza professionale maturata, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico (Per esempio un Responsabile Tecnico della categoria 4, classe E – trasporto rifiuti speciali non pericolosi limitato tra 3 e 6 mila tonnellate annue – può svolgere l’incarico anche per un’impresa in classe A, con trasporto annuo di rifiuti superiore a 200mila tonnellate, se vanta almeno 5 anni di esperienza nella funzione svolta).

Quest’ultima previsione si applica dalla data di entrate in vigore della delibera in oggetto (10 marzo 2021) e fino ai 6 mesi successivi alla ripresa delle verifiche di idoneità.

Fonte: Albo Gestori Ambientali