12 Marzo 2021


L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ha emanato la nota n. 413 del 10 marzo 2021, con la quale fornisce un chiarimento in merito alla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL.

In particolare, i quesiti riguardano:

– la conferma della circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore;

– la possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi ai sensi del  DPR n. 1525/1963.

 I CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO:

Preliminarmente si ricorda che, nell’ambito della disciplina del lavoro a termine, sono previste diverse deroghe proprio in riferimento alle attività stagionali, le quali sono individuate attraverso un ripetuto richiamo all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. L’art. 21 in questione stabilisce che “le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.

L’individuazione della “stagionalità” effettuata dall’art. 21, comma 2 appare dunque utilizzabile anche in relazione alle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 che ad esso rinviano (v. art. 19, comma 2, art. 21, comma 01, art. 23, comma 2 lett. c), art. 29, comma 3 bis).

Inoltre, in relazione alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL, basti richiamare quanto già esplicitato in precedenti interpelli del Ministero in materia (n. 15 del 20 maggio 2016 e n. 6 del 2 ottobre 2019), ovvero che il rinvio operato dal comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 al D.P.R. n. 1525/1963 “avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativoPertanto, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore – da intendersi ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015 come “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” – di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015”.

Infine, quanto alla possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, non si rilevano particolari criticità, né si ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività. Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.

Fonte: INL